giovedì 29 settembre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 82

L'articolo 82 è modificato dall'articolo 20 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 
  2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  1. La Camera dei  deputati  può disporre  inchieste  su materie di  pubblico  interesse.  Il  Senato  della  Repubblica  può disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le autonomie territoriali.
  2. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione  è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La  Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Nella logica di limitare i poteri del Senato, l'articolo in esame, rispetto a quello in vigore attualmente, permette a questo ramo del Parlamento di disporre commissioni di inchiesta relative solamente alle "autonomie territoriali".
Nella storia della Repubblica si sono succedute commissioni monocamerali e commissioni bicamerali (vedi la pagina sulle Commissioni della Camera dei deputati oppure quella del Senato), se passasse la riforma il limite posto al Senato immagino che sarebbe di ostacolo nella formazioni di commissioni bicamerali.
Provo a fare un esempio. Una commissione sull'attività criminale della camorra è una questione che riguarda le "autonomie territoriali" della Campania oppure no? Una ipotetica commissione su di essa sarebbe bicamerale, come quella che ci fu Sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, oppure no? 
Inoltre, come sarà possibile per i senatori, partecipare anche ai lavori delle commissioni, quando sono già sindaci o membri (vedi articolo 57) dei consigli regionali?
E il fatto che per le commissioni in Senato non è esplicitamente previsto che si rispetti la "proporzione fra i vari gruppi" cosa significa? E perché c'è questa esplicita differenza?
A voler essere indulgenti, si può pensare che la riorganizzazione dei ruoli dei due rami del Parlamento sia definita in maniera  molto confusa e farraginosa, altrimenti si potrebbero pensare tante altre cose, per esempio che è un modo per diminuire indirettamente l'autonomia delle Regioni, oppure che più la Costituzione è confusa e oscura, più si aprono spazi di manovra disponibili per inciuci e/o operazioni di retrobottega. Staremmo, però, parlando della Costituzione, cioè della legge fondamentale dello Stato, quella che massimamente dovrebbe garantire noi cittadini e che finora aveva il grande pregio di essere chiara, comprensibile e priva di ambiguità così evidenti.

Indice degli articoli presi in esame