mercoledì 10 agosto 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 81

L'articolo 80 è modificato dal comma 6 dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale.

  1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
  2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
  3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
  4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
  1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
  2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
  3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
  4. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
  5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
  6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

    Questo articolo è già stato recentemente sottoposto a revisione, e precisamente negli anni 2011/2012. Il progetto di legge di revisione costituzionale fu elaborato mentre era in carica il governo Berlusconi e poi approvato definitivamente sotto il governo Monti, il 18 aprile 2012 (per notizie ufficiali sulla questione, vedi Il pareggio di bilancio in Costituzione, sul sito della XVI legislatura della Camera. Per il testo di legge, vedi  Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.95 del 23-4-2012).
    In quell'occasione, a causa delle pressioni dell'Unione europea, venne introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione.
    Le nuove modifiche, in coerenza con l'impianto complessivo della riforma che mette in secondo piano il Senato, tolgono la possibilità a questo organo di intervenire nella definizione del bilancio dello Stato.


    Indice degli articoli presi in esame

    sabato 6 agosto 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 80

    L'articolo 80 è modificato dall'articolo 19 della legge di riforma costituzionale.

    1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    1. La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

    La prima osservazione da fare è sul modo in cui è stato scritto l'articolo della riforma. Il testo pone l'aggiunta di un "periodo", che è quello che riguarda la ratifica dei trattati che riguardano l'Unione europea: anche per la differenza di sostanza con quanto detto prima, e cioè che i trattati internazionali sono di competenza della sola Camera dei deputati, sarebbe stato opportuno che questa aggiunta costituisse, per maggior chiarezza, un proprio comma. Infatti, anche nel rimando ad essa nell'articolo 70 è utilizzato questo termine, che non è una svista, come ipotizzavo, ma proprio l'introduzione nella prosa costituzionale di una nuova partizione a scapito, appunto, della semplicità e della chiarezza.
    La sostanza è in linea con la filosofia complessiva della riforma che prevede la diminuzione dei poteri del Senato: quest'ultimo non avrà più titolo sui trattati internazionali tranne quelli che riguardano l'Unione europea. 

    Indice degli articoli presi in esame