giovedì 30 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 79

L'articolo 79 è modificato dall'articolo 18 della legge di riforma costituzionale. 


  1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
  2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
  3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

  1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 
  2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
  3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

L'unica variazione in questo articolo è nel primo comma che riserva alla sola Camera dei deputati la prerogativa di approvare leggi di amnistia e indulto. In altri termini con il nuovo testo sarà più semplice emanare provvedimenti di questo tipo.
Può essere positivo come pure no, a seconda dei punti di vista e a seconda di quali reati si prendano in considerazione, per esempio un'amnistia per "reati finanziari", come nel 1973, forse adesso non avrebbe un grande favore popolare, in ogni caso è sicuramente una semplificazione, poi ognuno dia il giudizio che preferisce sulla questione.
Segnalo, per chi volesse approfondire, un interessante articolo anche per i dati relativi alla popolazione carceraria: Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell'Italia repubblicana.

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mercoledì 29 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 78

L'articolo 78 è modificato dall'articolo 17 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

  1. La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari

Per fare un gioco di parole, il cambiamento è minimo ma l'argomento è massimo: si tratta della dichiarazione dello stato di guerra.
Nel testo della riforma una questione di importanza capitale, peraltro al centro di un altro articolo costituzionale, l'11, il cui elemento più significativo è proprio il "ripudio" della guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali, viene assegnata alla sola Camera dei Deputati. Il che significa che nella ipotetica, e spero sempre tale, situazione in cui il Parlamento dovesse trovarsi a dover agire in forza dell'articolo 78, dovrebbe, per forza di cose anche verificare se non si stia violando l'articolo 11, quindi affrontare una questione di legittimità costituzionale, cioè quello che, a norma dell'articolo 70 nel nuovo testo, permane come prerogativa anche del Senato. Questo senza neanche affrontare la faccenda, ben più pesante, se un passaggio così importante della vita nazionale - si sta dichiarando lo stato di guerra, non esattamente una questione secondaria -, debba escludere l'ulteriore controllo di un voto da parte di ambedue le Camere. Questo mi sembra proprio il caso in cui semplificazione e velocizzazione dei processi siano valori del tutto fuori luogo, anzi, al contrario sia benedetta la massima complicazione possibile, quella che allontana lo spettro della guerra indefinitamente: in questo caso il doppio esame mi sembrerebbe assolutamente doveroso. Naturalmente se si è d'accordo con l'articolo 11 della Costituzione, che, per nostra fortuna, non è stato toccato dalla riforma. 
Insomma in poche righe una contraddizione con lo stesso impianto complessivo della riforma e in più una "velocizzazione" del tutto inopportuna: il massimo risultato con il minimo sforzo!

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lunedì 27 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 77

L'articolo 77 è modificato dall'articolo 16 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  2. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
  3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

      1. Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
      2. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
      3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      4. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
      5. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
      6. L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
      7. Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.

                L'articolo 77 regola la decretazione d'urgenza che può essere attuata da parte del Governo. 
                Il primo comma si riferisce alla "legge", e non più genericamente alle Camere, perché il processo di formazione delle leggi è cambiato e prevede funzioni diverse per i due rami del Parlamento, quindi in caso di delega al Governo dell'iniziativa legislativa, questa deve essere conseguente ad una legge parlamentare.
                Il secondo comma definisce l'iter di conversione dei decreti che il Governo può emanare per motivi d'urgenza. Come già ora, il decreto legge deve essere, lo stesso giorno in cui è stato approvato, presentato in Parlamento per l'approvazione. La novità consiste nel fatto che il Senato sembra escluso dal voto su di esso ("deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"), indipendentemente dalla materia sulla quale il Governo ha decretato. Questo significa che il Governo può, per motivi d'urgenza, legiferare su argomenti che prevederebbero anche il voto del Senato, senza di esso: un ulteriore depotenziamento del ruolo di questo ramo del Parlamento, per giunta proprio su quelle che sarebbero le prerogative specifiche di esso. E, viceversa, un ulteriore aumento dei poteri dell'esecutivo sul legislativo, sempre a conferma del processo di irrigidimento gerarchico a favore del governo. E, immagino, un motivo di discussioni e polemiche interpretative.
                Il terzo comma sancisce l'allungamento dei tempi di cui abbiamo già parlato a proposito dell'articolo 74 in caso di riesame chiesto dal Presidente della Repubblica e di nuovo cambia il riferimento alla "legge", invece che alle "Camere", come nel primo.
                I successivi quattro commi sono del tutto nuovi.
                Il quarto pone dei limiti all'emanazione di decreti da parte del Governo nel solito barbaro modo di riferirsi ad un comma di un altro articolo, comma che pone peraltro  dei problemi di cui ho già precedentemente riferito (vedi analisi dell'articolo 72).
                Il quinto e il settimo (perché separarli quando considerati assieme la loro interpretazione risulta più facile?) impongono che nella conversione dei decreti legge non vengano immesse norme non attinenti al testo complessivo in approvazione che, appunto, deve avere una sua coerenza e mantenerla anche in caso di variazioni.
                Il sesto comma rimanda (ancora!) all'articolo 70 e in particolare ai commi che definiscono in quale modo il Senato possa chiedere di esaminare le leggi che sono di competenza della sola Camera e proporre modifiche che però sarà la Camera ad approvare o rigettare: si ribadisce il ruolo "consultivo" del Senato per quanto riguarda l'attività legislativa del Governo.
                In sintesi: scarsa chiarezza, ridimensionamento del ruolo del Senato, ridotto, sembrerebbe anche sul piano delle proprie competenze, ad un ruolo ancillare di consulenza e infine rafforzamento dell'esecutivo rispetto al controllo parlamentare: insomma, una Costituzione da Azzecca-garbugli, per usare le parole di quel signore che aveva venticinque lettori.

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                giovedì 23 giugno 2016

                Come cambia la Costituzione: l'articolo 75

                L'articolo 75 è modificato dall'articolo 15 della legge di riforma costituzionale. 

                1. E`indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
                2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
                3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
                4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
                5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

                1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
                2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
                3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
                4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. 
                5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


                I primi due commi non sono variati. Il terzo è un semplice adeguamento a quanto dovrebbe avvenire: nell'ipotesi della riforma (vedi abrogazione dell'articolo 58) il Senato non sarà eletto a suffragio universale dai cittadini con più di 25 anni, come è attualmente, e quindi non si rende necessario specificare che possono votare ai referendum abrogativi gli elettori della Camera, cioè i diciottenni.
                Il quarto introduce la novità del doppio quorum nei referendum abrogativi. Questi ultimi sono strumenti di democrazia diretta e devono essere richiesti, attualmente, da cinquecentomila elettori oppure da cinque consigli regionali. Poi, però, diversamente dalle elezioni politiche e amministrative, che sono sempre valide, qualsiasi sia il numero dei votanti, i referendum abrogativi sono validi solo se si esprime la maggioranza degli elettori. Nella nuova formulazione, in caso che le firme dei richiedenti siano ottocentomila, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche che hanno preceduto il referendum. L'abbassamento del quorum, però, è controbilanciato dall'aumento delle firme. Quello che dal mio punto di vista stride fastidiosamente è non aver previsto un meccanismo simile per il numero dei consigli regionali, per esempio prevedendone otto per avere la diminuzione del quorum. A me sembra chiaro che questo si innesta nell'impostazione complessiva della riforma, che tende a verticalizzare il potere, non solo subordinando il Senato, ma anche diminuendo le concrete possibilità delle Regioni di opporsi al governo centrale. In questo modo il possibile abbassamento del quorum diventa un semplice slogan propagandistico per attirare consenso alla riforma costituzionale sul piano della democrazia diretta. La stessa possibilità non viene concessa (il termine mi sembra del tutto appropriato in questo tentativo di trasformarci da cittadini in sudditi) ai consigli regionali che potrebbero utilizzarla con maggior facilità di un semplice comitato promotore di un referendum abrogativo: è storia recentissima quella del referendum cosiddetto delle trivelle, che era stato appunto richiesto da dieci, poi diventati nove, consigli regionali.
                Infine, il quinto comma resta invariato come i primi due.

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                Come cambia la Costituzione: l'articolo 74

                L'articolo 74 è modificato dall'articolo 14  della legge di riforma costituzionale. 


                1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
                2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
                1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
                2. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. 
                3. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

                L'articolo 74 concede al Presidente della Repubblica la facoltà di chiedere il riesame di una legge prima della sua promulgazione.
                Il primo comma è rimasto inalterato e il terzo, che corrisponde al secondo del testo attuale, ha subito solo un mutamento formale per adeguarsi al nuovo bicameralismo, cioè al fatto che alcune leggi possono essere approvate solo da un ramo del Parlamento.
                Il cambiamento maggiore si ha dal comma 2 del testo riformato, che è del tutto nuovo. Questo riguarda la conversione dei decreti legge emanati per motivi di urgenza dal governo, cioè quanto viene stabilito dall'articolo 77. Questo comma di fatto allunga a 90 giorni il tempo di conversione, normalmente fissato a 60: uno dei tanti elementi di rafforzamento del Governo rispetto al Parlamento, soprattutto da quando la decretazione di urgenza, da strumento eccezionale, è diventato quasi la norma. 
                Quello che appare sempre più evidente dall'analisi della legge di riforma della Costituzione è una gerarchizzazione degli istituti in cui sono articolati i poteri dello Stato. L'impressione è quella che da un sistema di controlli reciproci all'interno di una repubblica parlamentare, si stia passando ad una verticalizzazione in cui il governo e il Presidente del Consiglio occupino il vertice, con al di sotto la Camera dei Deputati e poi, all'ultimo posto, il Senato, ridotto ad una sorta di organo vestigiale. 
                Continuando l'analisi vedremo se questa impressione è giusta e cosa succede alle altre massime istituzioni dello Stato, come il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

                lunedì 13 giugno 2016

                Come cambia la Costituzione: l'articolo 73

                L'articolo 73 è modificato dall'articolo 13  e dal quinto comma dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale. 



                1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
                2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
                3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



                1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
                2. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
                3. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
                4. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


                Il primo comma rimane lo stesso. I maggiori cambiamenti si hanno nel secondo comma, del tutto nuovo, che stabilisce la possibilità di un giudizio preventivo di costituzionalità prima della promulgazione delle leggi elettorali, cosa in sé positiva. Da sottolineare, però, la diversa percentuale che è necessario raggiungere per ottenerlo: alla Camera basta la richiesta di un quarto dei deputati, al Senato, invece, è necessario un terzo dei senatori. Una differenza apparentemente inspiegabile e che sembra andare nella direzione di depotenziare il Senato anche nelle residue funzioni che gli sono rimaste, come l'approvazione delle leggi elettorali (vedi articolo 70).
                Il diminuito statuto del Senato risulta anche dal comma successivo, il terzo, che nella nuova formulazione riserva alla sola Camera dei Deputati la prerogativa di stabilire la promulgazione d'urgenza di una legge e immagino che questo valga anche per le leggi in cui è ancora necessario il Senato.
                L'ultimo comma è rimasto invariato.
                Questo articolo introduce un interessante elemento di novità, la possibilità di un giudizio preliminare di costituzionalità sulle leggi elettorali, ma con una procedura che sfavorisce il Senato, cosa che sembra essere una delle costanti della riforma, come se in mancanza di una chiara volontà di eliminare questo ramo del Parlamento, ci si sia accontentati di diminuirne il potere e di renderne il funzionamento più difficoltoso.

                Indice degli articoli presi in esame

                giovedì 9 giugno 2016

                Come cambia la Costituzione: l'articolo 72

                L'articolo 72 è modificato dall'articolo 12 della legge di riforma costituzionale. 

                1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
                2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
                3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
                4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

                1. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
                2. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
                3. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 
                4. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità' dei lavori delle Commissioni. 
                5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. 
                6. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70
                7. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può' chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge

                L'articolo 72 continua la serie di articoli, come il 70 e il 71, che si occupano della formazione delle leggi.
                L'unica variazione del primo comma è l'esplicito riferimento all'articolo 70, che stabilisce quali siano le leggi che necessitano dell'approvazione da ambedue i rami del Parlamento.
                Il secondo comma, del tutto nuovo, stabilisce il percorso legislativo per le leggi che non necessitano dell'approvazione bicamerale (in questo è il parallelo del secondo comma dell'articolo 70), cioè l'esame e l'approvazione da parte della sola Camera dei Deputati. A questo proposito, però, va ricordato che il Senato può lo stesso proporre modifiche (vedi comma 3 dell'articolo 70): il cosiddetto ping-pong da una Camera all'altro rimane anche se in misura ridotta.
                Il terzo comma semplicemente aggiorna il riferimento (comma 2 testo attuale) ad ambedue i regolamenti delle Camere per i procedimenti d'urgenza, visto che l'iter delle leggi con la riforma non è sempre lo stesso e ci sono provvedimenti che devono passare da ambedue i rami del Parlamento e altri che invece rimangono solo all'interno di uno dei due.
                Il quarto comma sviluppa il precedente sui regolamenti per quanto riguarda le commissioni parlamentari. Dato che la composizione del Senato è ancora piuttosto vaga (vedi articolo 57) non dice nulla al proposito, creando una vistosa e poco elegante asimmetria: secondo quali criteri saranno formate le commissioni al Senato? Perché viene fissato il criterio di formazione per la Camera e per il Senato no? E' opportuno che la Costituzione presenti questa incertezza in un proprio articolo?
                Il quinto comma è rimasto invariato e corrisponde al quarto dell'articolo originale. Tutto bene? Non direi, perché mentre prima (cioè adesso) era all'interno di un testo che stabiliva nell'articolo 70 che la funzione legislativa era esercitata da ambedue le Camere, nella versione rinnovata il comma agisce all'interno di un quadro in cui la procedura legislativa normale è quella che coinvolge la sola Camera dei Deputati (secondo comma dell'articolo 70), che qui viene prescritta per le leggi costituzionali, che però, vedi primo comma dell'articolo 70 del nuovo testo, dovrebbero essere esaminate da ambedue le Camere. Immagino (ma non lo so per certo: altra domanda da fare ai solerti missionari del Sì che andranno di casa in casa)  che il contesto dell'articolo, cioè il passaggio all'interno di una commissione, oppure il provvedimento abbreviato, debba circoscrivere l'area di validità del quinto comma, ma non sarebbe stata più opportuna una precisazione che vanificasse qualsiasi dubbio? Siamo certi (io sicuramente non lo sono) che non sia possibile utilizzare questo comma per dire che il Senato non deve, in contraddizione con quanto dice il primo comma dell'articolo 70, occuparsi delle leggi costituzionali?
                Il sesto comma rimanda al futuro regolamento del Senato le modalità per l'esame dei disegni di legge che devono essere approvati da ambedue le Camere.
                Il settimo comma stabilisce che il governo, in casi in cui un provvedimento sia "essenziale per l'attuazione del programma", condizione poco chiara ed estensibile a piacere, abbia facoltà di chiedere alla Camera di deliberare entro cinque giorni affinché la discussione avvenga con priorità entro settanta giorni dalla delibera, escludendo però da questa possibilità le leggi che mantengono la doppia lettura, i provvedimenti di indulto e amnistia (riferimento all'articolo 79) e le leggi di bilancio (riferimento all'articolo 81). Sembra una sorta di via intermedia rispetto al Decreto Legge e comunque una sempre maggiore preponderanza dell'esecutivo sul legislativo.
                Quest'ultimo comma va nella direzione di una maggior subalternità del Parlamento rispetto al Governo, cosa che sembra essere una delle direttrici di questa riforma costituzionale. Un altro elemento simile è, per esempio, nel quarto comma dell'articolo 55, quando toglie al Senato la possibilità di votare la fiducia al governo.
                Un'altra costante che sembra emergere dall'analisi è la scarsa chiarezza e  i riferimenti ad altri articoli che rendono il testo di più difficile lettura, come era già emerso precedentemente.
                Infine la grave contraddizione relativa all'esame delle leggi costituzionali spero sia solo un mio abbaglio dovuto alla scarsa dimestichezza  con l'interpretazione delle norme giuridiche.