giovedì 30 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 79

L'articolo 79 è modificato dall'articolo 18 della legge di riforma costituzionale. 


  1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
  2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
  3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

  1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 
  2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
  3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

L'unica variazione in questo articolo è nel primo comma che riserva alla sola Camera dei deputati la prerogativa di approvare leggi di amnistia e indulto. In altri termini con il nuovo testo sarà più semplice emanare provvedimenti di questo tipo.
Può essere positivo come pure no, a seconda dei punti di vista e a seconda di quali reati si prendano in considerazione, per esempio un'amnistia per "reati finanziari", come nel 1973, forse adesso non avrebbe un grande favore popolare, in ogni caso è sicuramente una semplificazione, poi ognuno dia il giudizio che preferisce sulla questione.
Segnalo, per chi volesse approfondire, un interessante articolo anche per i dati relativi alla popolazione carceraria: Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell'Italia repubblicana.

Indice degli articoli presi in esame

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