giovedì 23 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 75

L'articolo 75 è modificato dall'articolo 15 della legge di riforma costituzionale. 

  1. E`indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
  2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

  1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
  2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. 
  5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


I primi due commi non sono variati. Il terzo è un semplice adeguamento a quanto dovrebbe avvenire: nell'ipotesi della riforma (vedi abrogazione dell'articolo 58) il Senato non sarà eletto a suffragio universale dai cittadini con più di 25 anni, come è attualmente, e quindi non si rende necessario specificare che possono votare ai referendum abrogativi gli elettori della Camera, cioè i diciottenni.
Il quarto introduce la novità del doppio quorum nei referendum abrogativi. Questi ultimi sono strumenti di democrazia diretta e devono essere richiesti, attualmente, da cinquecentomila elettori oppure da cinque consigli regionali. Poi, però, diversamente dalle elezioni politiche e amministrative, che sono sempre valide, qualsiasi sia il numero dei votanti, i referendum abrogativi sono validi solo se si esprime la maggioranza degli elettori. Nella nuova formulazione, in caso che le firme dei richiedenti siano ottocentomila, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche che hanno preceduto il referendum. L'abbassamento del quorum, però, è controbilanciato dall'aumento delle firme. Quello che dal mio punto di vista stride fastidiosamente è non aver previsto un meccanismo simile per il numero dei consigli regionali, per esempio prevedendone otto per avere la diminuzione del quorum. A me sembra chiaro che questo si innesta nell'impostazione complessiva della riforma, che tende a verticalizzare il potere, non solo subordinando il Senato, ma anche diminuendo le concrete possibilità delle Regioni di opporsi al governo centrale. In questo modo il possibile abbassamento del quorum diventa un semplice slogan propagandistico per attirare consenso alla riforma costituzionale sul piano della democrazia diretta. La stessa possibilità non viene concessa (il termine mi sembra del tutto appropriato in questo tentativo di trasformarci da cittadini in sudditi) ai consigli regionali che potrebbero utilizzarla con maggior facilità di un semplice comitato promotore di un referendum abrogativo: è storia recentissima quella del referendum cosiddetto delle trivelle, che era stato appunto richiesto da dieci, poi diventati nove, consigli regionali.
Infine, il quinto comma resta invariato come i primi due.

Indice degli articoli presi in esame

Nessun commento:

Posta un commento