L'articolo 72 è modificato dall'articolo 12 della legge di riforma costituzionale.
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L'articolo 72 continua la serie di articoli, come il 70 e il 71, che si occupano della formazione delle leggi.
L'unica variazione del primo comma è l'esplicito riferimento all'articolo 70, che stabilisce quali siano le leggi che necessitano dell'approvazione da ambedue i rami del Parlamento.
Il secondo comma, del tutto nuovo, stabilisce il percorso legislativo per le leggi che non necessitano dell'approvazione bicamerale (in questo è il parallelo del secondo comma dell'articolo 70), cioè l'esame e l'approvazione da parte della sola Camera dei Deputati. A questo proposito, però, va ricordato che il Senato può lo stesso proporre modifiche (vedi comma 3 dell'articolo 70): il cosiddetto ping-pong da una Camera all'altro rimane anche se in misura ridotta.
Il terzo comma semplicemente aggiorna il riferimento (comma 2 testo attuale) ad ambedue i regolamenti delle Camere per i procedimenti d'urgenza, visto che l'iter delle leggi con la riforma non è sempre lo stesso e ci sono provvedimenti che devono passare da ambedue i rami del Parlamento e altri che invece rimangono solo all'interno di uno dei due.
Il quarto comma sviluppa il precedente sui regolamenti per quanto riguarda le commissioni parlamentari. Dato che la composizione del Senato è ancora piuttosto vaga (vedi articolo 57) non dice nulla al proposito, creando una vistosa e poco elegante asimmetria: secondo quali criteri saranno formate le commissioni al Senato? Perché viene fissato il criterio di formazione per la Camera e per il Senato no? E' opportuno che la Costituzione presenti questa incertezza in un proprio articolo?
Il quinto comma è rimasto invariato e corrisponde al quarto dell'articolo originale. Tutto bene? Non direi, perché mentre prima (cioè adesso) era all'interno di un testo che stabiliva nell'articolo 70 che la funzione legislativa era esercitata da ambedue le Camere, nella versione rinnovata il comma agisce all'interno di un quadro in cui la procedura legislativa normale è quella che coinvolge la sola Camera dei Deputati (secondo comma dell'articolo 70), che qui viene prescritta per le leggi costituzionali, che però, vedi primo comma dell'articolo 70 del nuovo testo, dovrebbero essere esaminate da ambedue le Camere. Immagino (ma non lo so per certo: altra domanda da fare ai solerti missionari del Sì che andranno di casa in casa) che il contesto dell'articolo, cioè il passaggio all'interno di una commissione, oppure il provvedimento abbreviato, debba circoscrivere l'area di validità del quinto comma, ma non sarebbe stata più opportuna una precisazione che vanificasse qualsiasi dubbio? Siamo certi (io sicuramente non lo sono) che non sia possibile utilizzare questo comma per dire che il Senato non deve, in contraddizione con quanto dice il primo comma dell'articolo 70, occuparsi delle leggi costituzionali?
Il sesto comma rimanda al futuro regolamento del Senato le modalità per l'esame dei disegni di legge che devono essere approvati da ambedue le Camere.
Il settimo comma stabilisce che il governo, in casi in cui un provvedimento sia "essenziale per l'attuazione del programma", condizione poco chiara ed estensibile a piacere, abbia facoltà di chiedere alla Camera di deliberare entro cinque giorni affinché la discussione avvenga con priorità entro settanta giorni dalla delibera, escludendo però da questa possibilità le leggi che mantengono la doppia lettura, i provvedimenti di indulto e amnistia (riferimento all'articolo 79) e le leggi di bilancio (riferimento all'articolo 81). Sembra una sorta di via intermedia rispetto al Decreto Legge e comunque una sempre maggiore preponderanza dell'esecutivo sul legislativo.
Quest'ultimo comma va nella direzione di una maggior subalternità del Parlamento rispetto al Governo, cosa che sembra essere una delle direttrici di questa riforma costituzionale. Un altro elemento simile è, per esempio, nel quarto comma dell'articolo 55, quando toglie al Senato la possibilità di votare la fiducia al governo.
Un'altra costante che sembra emergere dall'analisi è la scarsa chiarezza e i riferimenti ad altri articoli che rendono il testo di più difficile lettura, come era già emerso precedentemente.
Infine la grave contraddizione relativa all'esame delle leggi costituzionali spero sia solo un mio abbaglio dovuto alla scarsa dimestichezza con l'interpretazione delle norme giuridiche.
Il terzo comma semplicemente aggiorna il riferimento (comma 2 testo attuale) ad ambedue i regolamenti delle Camere per i procedimenti d'urgenza, visto che l'iter delle leggi con la riforma non è sempre lo stesso e ci sono provvedimenti che devono passare da ambedue i rami del Parlamento e altri che invece rimangono solo all'interno di uno dei due.
Il quarto comma sviluppa il precedente sui regolamenti per quanto riguarda le commissioni parlamentari. Dato che la composizione del Senato è ancora piuttosto vaga (vedi articolo 57) non dice nulla al proposito, creando una vistosa e poco elegante asimmetria: secondo quali criteri saranno formate le commissioni al Senato? Perché viene fissato il criterio di formazione per la Camera e per il Senato no? E' opportuno che la Costituzione presenti questa incertezza in un proprio articolo?
Il quinto comma è rimasto invariato e corrisponde al quarto dell'articolo originale. Tutto bene? Non direi, perché mentre prima (cioè adesso) era all'interno di un testo che stabiliva nell'articolo 70 che la funzione legislativa era esercitata da ambedue le Camere, nella versione rinnovata il comma agisce all'interno di un quadro in cui la procedura legislativa normale è quella che coinvolge la sola Camera dei Deputati (secondo comma dell'articolo 70), che qui viene prescritta per le leggi costituzionali, che però, vedi primo comma dell'articolo 70 del nuovo testo, dovrebbero essere esaminate da ambedue le Camere. Immagino (ma non lo so per certo: altra domanda da fare ai solerti missionari del Sì che andranno di casa in casa) che il contesto dell'articolo, cioè il passaggio all'interno di una commissione, oppure il provvedimento abbreviato, debba circoscrivere l'area di validità del quinto comma, ma non sarebbe stata più opportuna una precisazione che vanificasse qualsiasi dubbio? Siamo certi (io sicuramente non lo sono) che non sia possibile utilizzare questo comma per dire che il Senato non deve, in contraddizione con quanto dice il primo comma dell'articolo 70, occuparsi delle leggi costituzionali?
Il sesto comma rimanda al futuro regolamento del Senato le modalità per l'esame dei disegni di legge che devono essere approvati da ambedue le Camere.
Il settimo comma stabilisce che il governo, in casi in cui un provvedimento sia "essenziale per l'attuazione del programma", condizione poco chiara ed estensibile a piacere, abbia facoltà di chiedere alla Camera di deliberare entro cinque giorni affinché la discussione avvenga con priorità entro settanta giorni dalla delibera, escludendo però da questa possibilità le leggi che mantengono la doppia lettura, i provvedimenti di indulto e amnistia (riferimento all'articolo 79) e le leggi di bilancio (riferimento all'articolo 81). Sembra una sorta di via intermedia rispetto al Decreto Legge e comunque una sempre maggiore preponderanza dell'esecutivo sul legislativo.
Quest'ultimo comma va nella direzione di una maggior subalternità del Parlamento rispetto al Governo, cosa che sembra essere una delle direttrici di questa riforma costituzionale. Un altro elemento simile è, per esempio, nel quarto comma dell'articolo 55, quando toglie al Senato la possibilità di votare la fiducia al governo.
Un'altra costante che sembra emergere dall'analisi è la scarsa chiarezza e i riferimenti ad altri articoli che rendono il testo di più difficile lettura, come era già emerso precedentemente.
Infine la grave contraddizione relativa all'esame delle leggi costituzionali spero sia solo un mio abbaglio dovuto alla scarsa dimestichezza con l'interpretazione delle norme giuridiche.
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