giovedì 12 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 66

L'articolo 66 è modificato dall'articolo 7 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
  2. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione  dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente  decadenza  da senatore.

Come si diceva a proposito del comma 5 dell'articolo 57, il Senato avrà una composizione che varierà ogni anno perché dovrà adeguarsi ai tempi delle cariche elettive locali che non sono tutte in fase tra loro (vedi: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). Si passa dal bicameralismo paritario al bicameralismo "gerarchico": la Camera dei deputati avrà il ruolo più importante e il Senato, perché non più eletto a suffragio universale (vedi articolo 58) e anche per la sua composizione ballerina, risulterà essere il ramo del parlamento di serie B con buona pace di ogni federalismo. Senza considerare il fatto che non si capisce come un consigliere regionale, o un sindaco, possa recarsi a Roma, fra l'altro coordinandosi con gli altri 94 che, come lui, immagino avranno impegni sul territorio che sicuramente saranno sentiti come preminenti rispetto a quelli nazionali: un vero pateracchio!
Anche su questo attendo spiegazioni dai preparatissimi propagandisti porta a porta del Sì al referendum.

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